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Fondo Formazione Professionale BBF-CH

Il Consiglio federale, visto l’articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr) ha decretato l’obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale dei falegnami. Il fondo è gestito a livello centralizzato dal VSSM di Zurigo con consulenza in italiano presso l’ASFMS Ticino.

Mediante il fondo sono sostenute prestazioni fondamentali della formazione, quali, la preparazione degli esami, la vigilanza, il reclutamento di nuove leve, i concorsi Skill ed altre attività legate alla formazione. Tutte le ditte operanti nel settore delle falegnamerie, le aziende di montaggio, le ditte che si occupano di arredo, le fabbriche di finestre (anche se sintetiche o legno metallo), le ditte che eseguono rivestimenti ed isolazioni di pareti e soffitti, le fabbriche di cucine ed altre categorie legate alla falegnameria sono assoggettate al contributo base di fr. 240.- annui  fr. 20.- per ogni collaboratore.
 
Possono essere esonerate, dietro comprova, (fattura) le ditte che, pur operando nei settori citati, sono assoggettati ad altri fondi di formazione in virtù del fatto che la loro attività principale non è nel settore delle falegnamerie. Le ditte del settore senza attività possono essere esonerate dal pagamento se comprovano con validi documenti la loro situazione (ad esempio, conti annuali, dichiarazioni di invalidità del titolare, ecc).